Bandi e Avvisi

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico per la selezione di progetti culturali, scientifici e tecnologici finalizzati alla celebrazione del Bicentenario della morte di Alessandro Volta – anno 2026.

I progetti devono essere inviati entro il 13 ottobre 2026 ore 18.

Di seguito i documenti per presentare le domande:

FAQ

19/09/2026

Domanda N. 1

Con riferimento all’articolo 2, comma 1, lett. C.) dell’Avviso pubblico, si chiede sapere se nella categoria dei “soggetti privati, senza finalità di lucro, anche non dotati di personalità giuridica” possa rientrare anche ‘’una persona fisica’’, ideatrice e responsabile scientifica di un progetto culturale e scientifico, che presenti la proposta senza finalità di lucro. Si chiede altresì, di sapere se, ai fini dell’ammissibilità, sia comunque necessario che il soggetto proponente sia costituito in una ‘’forma organizzata e giuridicamente identificabile’’, anche priva di personalità giuridica, quale ad esempio un’associazione non riconosciuta, ovvero altra forma ammessa dall’Avviso?

Risposta

No. Una singola persona fisica non può presentare domanda di finanziamento in qualità di soggetto proponente. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. c) dell'Avviso pubblico, la fattispecie dei “soggetti privati, senza finalità di lucro, anche non dotati di personalità giuridica” fa riferimento esclusivo a organismi ed enti collettivi organizzati, ancorché privi di personalità. Tale perimetro è chiarito dalla norma stessa tramite l'elencazione esemplificativa. Inoltre, la necessità che il proponente sia un'organizzazione strutturata e giuridicamente identificabile discende, a pena di inammissibilità ed esclusione, dal quadro complessivo delle condizioni e della documentazione imposte dall'Avviso.

21/09/2026

Domanda N. 2

Con riferimento all’articolo 2, dell’Avviso pubblico si chiede di sapere:

  1. Se un’università statale possa presentare domanda in qualità di soggetto proponente e, in caso affermativo, se possa essere ricompresa nella categoria degli «Enti pubblici non economici» prevista dall’articolo 2, lettera a)?
  2. Se le università statali non fossero ricomprese tra i soggetti ammissibili, i Consorzi Interuniversitari possono presentare domanda ai sensi dell’articolo 2, lettera c), in quanto soggetti con personalità giuridica di diritto privato, senza finalità di lucro, e che perseguono finalità scientifiche coerenti con l’oggetto dell’Avviso?

Risposta

  1. Si. Le Università statali possono presentare delle proposte progettuali in qualità di soggetti proponenti. Sotto il profilo giuridico, le Università statali appartengono alla categoria degli Enti pubblici non economici di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) dell’Avviso.
  2. Si. Consorzi interuniversitari costituiti per lo svolgimento e il coordinamento di attività di ricerca scientifica e alta formazione sono ammissibili a presentare domanda:
  • Qualora abbiano natura di enti di diritto pubblico o siano partecipati esclusivamente da università ed enti pubblici per l'esercizio di funzioni istituzionali di ricerca non economica, essi sono ascrivibili alla fattispecie di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) ("Enti Pubblici non economici");
  • Laddove il consorzio operi con personalità giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, esso risulta in ogni caso ammissibile ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) ("Soggetti privati, senza finalità di lucro, anche non dotati di personalità giuridica..."), purché persegua da statuto finalità scientifiche, culturali o formative coerenti con gli obiettivi dell'Avviso pubblico.

28/09/2026

Domanda N. 3

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. Posto che ciascun ente proponente può presentare o partecipare a un solo progetto nell’ambito di una delle due linee, A o B, se le attività previste da ciascun progetto possano essere tra loro disgiunte e indipendenti, oppure se debbano essere in qualche modo ricondotte a una matrice comune?
  2. La fideiussione sul 60% del contributo (art. 6, comma 1, lett. b) è necessaria a fronte della richiesta di anticipo del 60% (art. 6, comma 4), oppure è necessaria comunque, a prescindere dalla richiesta dell’anticipo?

Risposta

  1. No. Le attività previste all'interno di ciascun progetto non possono essere disgiunte o indipendenti tra loro, ma devono essere integrate in una proposta organica e coerente. Come stabilito dall'art. 4, comma 2, lett. a), dell’Avviso la domanda deve essere corredata da una «Relazione illustrativa, che rappresenti in modo organico e completo i contenuti e gli obiettivi del progetto, le diverse attività e/o fasi progettuali, l'attinenza alle tematiche individuate dal presente Avviso». Inoltre, i criteri di valutazione di cui all'art. 5 premiano esplicitamente la coerenza metodologica, l'organicità del piano esecutivo e la sinergia delle iniziative rispetto alle finalità celebrative di Alessandro Volta e dell'ambito prescelto (Linea A o B). Non è pertanto ammissibile una mera aggregazione di eventi o iniziative eterogenee prive di un filo conduttore unitario e di una visione progettuale condivisa. Inoltre, il Cronoprogramma e il Piano economico devono delineare una precisa concatenazione e coerenza logico-temporale ed economica fra le diverse fasi e voci di spesa (Art. 4, comma 2, lett. b, c).
  2. Si. La garanzia fideiussoria è necessaria e vincolante unicamente ai fini della liquidazione dell'anticipazione del 60% del finanziamento concesso. L'art. 6, comma 4 dell'Avviso stabilisce che l'anticipo nella misura massima del 60% viene liquidato “su espressa richiesta del beneficiario [...] previa verifica della regolarità della garanzia fidejussoria di cui al comma 1, lettera b)”. Il medesimo comma 4, unitamente al comma 6, chiarisce espressamente che, qualora il soggetto beneficiario scelga di non richiedere alcuna anticipazione, l'intero importo del contributo sarà erogato in un'unica soluzione a titolo di saldo al termine del progetto, previa positiva valutazione della rendicontazione finale delle spese. In quest'ultimo caso (liquidazione solo a saldo), la trasmissione della fideiussione non è dovuta. Sebbene l'Art. 6, comma 1, lett. b elenchi la fideiussione tra i documenti da trasmettere entro 30 giorni dalla graduatoria, la disposizione opera a presidio dell'eventuale anticipazione finanziaria richiesta: in caso di liquidazione a saldo unico post-rendicontazione, venendo meno il rischio di erogazione anticipata di fondi pubblici, la cauzione fideiussoria non trova applicazione.

30/09/2026

Domanda N. 4

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere:

  1. Se una S.p.A. partecipata da enti locali può essere ammessa esclusivamente come cofinanziatore, producendo la relativa documentazione richiesta dall'avviso?
  2. Se enti pubblici - Comuni, Province e Università – e/o privati danno un supporto esclusivamente logistico, senza essere coinvolti né come beneficiari di parte del contributo né come cofinanziatori è necessario che producano una lettera di impegno e la documentazione di rito (statuto, DURC e dichiarazione antimafia)? Oppure può essere sufficiente la lettera di impegno, non avendo alcun coinvolgimento di tipo economico? Oppure può essere sufficiente fornirne l'elenco dettagliato di tali soggetti?

Risposta

  1. Sì. La partecipazione di una S.p.A. (anche a partecipazione pubblica) è ammessa esclusivamente in qualità di soggetto co-finanziatore. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Avviso, la quota di co-finanziamento (pari ad almeno il 20% del costo totale del progetto) può essere garantita dal proponente con risorse proprie ovvero “tramite finanziamenti di soggetti terzi (pubblici o privati), purché non derivanti da altri fondi della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Inoltre, il comma 4 specifica che l'ammontare del contributo è cumulabile con risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati.

    Ai fini dell'ammissibilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b), alla domanda deve essere allegata la copia dell'accordo di collaborazione con il soggetto co-finanziatore ovvero una lettera di formale impegno alla stipula dello stesso (con trasmissione dell'accordo definitivo via PEC entro 15 giorni dalla scadenza dell'Avviso). Il co-finanziatore deve essere chiaramente indicato nell'Allegato 1 (art. 4, comma 1, lett. f) e nel Piano economico (art. 4, comma 2, lett. c).

    Resta inteso il rispetto del divieto di cui all'art. 3, comma 3, in base al quale è vietato per lo stesso soggetto figurare a qualsiasi titolo in più progetti o finanziare ulteriori proposte presentate da terzi.

  2. Occorre distinguere tra la figura del partner formale di progetto e quella del soggetto terzo collaboratore o aderente a mero titolo di supporto logistico/patrocinio:

  • Partner operativi formalmente associati al progetto (art. 4, comma 1, lett. f) e indicati nel modello di istanza devono produrre la documentazione richiesta dall'Avviso (Statuto, DURC ove applicabile, dichiarazioni antimafia e accordo di partenariato).
  • I soggetti (pubblici o privati) che offrono una mera collaborazione logistica non onerosa, senza gestire quote di spesa, senza conferire co-finanziamento e senza assumere obblighi contrattuali di partenariato formale, non sono tenuti alla produzione della documentazione amministrativa completa (Statuto, DURC e dichiarazione antimafia).

02/10/2026

Domanda N. 5

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. È possibile indicare tra i partner di progetto anche soggetti economici aventi finalità di lucro, oppure i partner devono possedere i medesimi requisiti soggettivi previsti dall'art. 2 per i proponenti? Nel caso di soggetti a scopo di lucro, come devono essere formalizzati?

  2. Un soggetto partner formalmente associato al progetto può sostenere direttamente le spese ed esibire in sede di rendicontazione fatture e quietanze intestate a sé stesso, oppure tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario?

  3. Il soggetto beneficiario può trasferire quote del finanziamento pubblico direttamente al partner affidandogli l'esecuzione di parte delle attività e chiedendogli una rendicontazione delle stesse, oppure qualora il partner riceva un corrispettivo per le attività svolte, deve necessariamente operare come fornitore ed emettere fattura intestata al soggetto beneficiario? 

  4. Qualora partecipi al progetto un'Università o un Ente pubblico di ricerca in qualità di partner scientifico, l’Ente può rendicontare direttamente i costi sostenuti per il progetto (personale, missioni, acquisti) o le attività devono essere oggetto di un rapporto formalizzato e di documentazione contabile intestata al beneficiario?

  5. Gli interessi passivi, le commissioni e gli altri oneri finanziari derivanti da una linea di credito o anticipazione bancaria attivata dal beneficiario per sostenere le spese di progetto possono essere considerati spese ammissibili o essere computati nella quota di cofinanziamento?

Risposta

  1. I soggetti aventi scopo di lucro (società, ditte, case editrici, ecc.) possono partecipare all'iniziativa, ma esclusivamente secondo le seguenti modalità:

 

a) Come co-finanziatori terzi, apportando risorse finanziarie proprie per la copertura della quota di cofinanziamento a carico della proposta (art. 3, commi 2 e 4; art. 4, comma 3, lett. b), fermo restando il divieto di partecipare a più progetti;

b) Come fornitori di beni o prestatori di servizi, qualora siano chiamati a svolgere attività operative o a realizzare prodotti. In questo caso, il rapporto deve essere formalizzato tramite contratto e la spesa giustificata mediante regolare fattura quietanzata emessa nei confronti del soggetto beneficiario (art. 7, comma 1). Non è invece ammessa l'inclusione di operatori economici a scopo di lucro nella compagine di partenariato quale via elusiva per trasferire loro quote di contributo pubblico a fondo perduto senza l'applicazione delle ordinarie regole contrattuali, di fatturazione e tracciabilità. 

  1. Tutti i documenti contabili e di spesa utili ai fini della rendicontazione devono essere intestati al soggetto beneficiario assegnatario del contributo. Ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 3, e dell'art. 8, comma 1 dell'Avviso, le spese ammissibili devono essere sostenute dal beneficiario e i relativi pagamenti devono transitare esclusivamente per mezzo del conto corrente dedicato intestato al beneficiario medesimo, riportando il Codice Progetto e il CUP nell'oggetto e nella causale. Non possono essere ammessi a rendicontazione documenti giustificativi emessi a nome di soggetti terzi o partner, né pagamenti eseguiti da conti correnti non intestati al soggetto proponente/beneficiario. 

  2. No. Non è consentito il trasferimento diretto di risorse finanziarie a titolo di anticipazione o ripartizione di contributo tra il beneficiario e i soggetti partner.

 

L'Avviso pubblico individua nel solo soggetto beneficiario il titolare dell'Atto d'obbligo (art. 6, comma 1, lett. a) e l'unico responsabile verso l'Amministrazione dell'attuazione e della rendicontazione finanziaria (art. 7). Qualsiasi corrispettivo economico per prestazioni, forniture o servizi resi da un partner o da terzi deve configurarsi quale rapporto contrattuale regolato da fattura quietanzata o titolo fiscalmente idoneo equivalente, emesso a carico del beneficiario e saldato tramite il conto corrente dedicato. 

  1. Anche nel caso di Università o enti pubblici di ricerca facenti parte del partenariato scientifico, non è consentita la rendicontazione diretta di spese intestate autonomamente all'ente partner. Le modalità ammesse di partecipazione sono le seguenti:

a. La prestazione scientifica resa dall'Ente deve essere disciplinata da un apposito accordo/convenzione onerosa e documentata mediante fattura, o richiesta di rimborso spese formalmente emessa dall'Ente nei confronti del beneficiario, con quietanza bancaria tracciata sul conto di progetto (art. 7, commi 1 e 3); 

b. Co-finanziamento con personale strutturato o risorse proprie: Qualora l'Ente partecipi in qualità di co-finanziatore dichiarato, il relativo apporto economico deve essere formalizzato nell'accordo di cofinanziamento e documentato secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. c) per le quote imputate al progetto. 

  1. No. Gli interessi passivi, le spese di istruttoria, le commissioni bancarie e qualunque altro onere finanziario non sono in alcun caso spese ammissibili a contributo, né possono essere imputati a titolo di quota di cofinanziamento. Le sole spese finanziabili e rendicontabili sono quelle direttamente, esclusivamente connesse alla realizzazione delle attività progettuali culturali, scientifiche o divulgative autorizzate (art. 1, comma 2 e art. 7, comma 1).

 

01.10.26 

Domanda N. 6

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. Le Università statali possono presentare domanda come soggetti proponenti?

  2. Il costo del personale dell'ente può coprire la quota di autofinanziamento e come va calcolato?

Risposta
  1. Sì. Le Università statali rientrano tra gli Enti Pubblici non economici previsti dall’art. 2, comma 1, lett. a) dell’Avviso. Resta fermo il divieto di partecipare a più progetti (art. 3, comma 3). 

  2. Sì. Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), il costo del personale impegnato nelle attività concorre alla quota di autofinanziamento (min. 20%) e va calcolato applicando il costo reale effettivo (non forfettario), calcolato come costo orario (retribuzione lorda annua + oneri a carico ente diviso le ore annue lavorative) moltiplicato per le ore dedicate al progetto.

 

30.09.26 

Domanda N. 7

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. L'ente ha dipendenti e posizioni contributive attive (INPS/INAIL) con regolare DURC, come deve compilare l'Allegato 4 (Dichiarazione sostitutiva DURC)? È sufficiente allegare solo il DURC? 

  2. Inoltre, la fideiussione è necessaria se non si richiede l'anticipo del 60%?

Risposta

  1. No, l'Allegato 4 non va omesso. L'Allegato 4 è una dichiarazione sostitutiva che serve ad attestare l'insussistenza dell'obbligo previdenziale esclusivamente per i soggetti privi di dipendenti. Per gli enti che impiegano personale e sono soggetti a obblighi previdenziali, è necessario:

 

- Allegare la copia del DURC in corso di validità; 

- Compilare l'Allegato 4 (o la dichiarazione di rito) specificando i dati identificativi delle posizioni aperte (matricola INPS, codice ditta INAIL) per consentire le verifiche d'ufficio ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a). 

  1. No. La garanzia fideiussoria è vincolante solo ed esclusivamente in caso di richiesta di erogazione dell'anticipo del 60% (art. 6, comma 4). Se il beneficiario sceglie di ricevere il contributo in un'unica soluzione a saldo dopo la conclusione e rendicontazione del progetto, la fideiussione non deve essere presentata.

01.10.26 

Domanda 8

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se un’associazione di categoria non riconosciuta (artt. 36 e ss. c.c.) e senza scopo di lucro, il cui statuto contempli anche attività di formazione, ricerca o iniziative culturali, può candidarsi come soggetto proponente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c)?

Risposta

Sì. L'art. 2, comma 1, lett. c) ammette espressamente i soggetti privati senza fini di lucro anche privi di personalità giuridica non iscritti al RUNTS. È necessario che: 

• Lo statuto contempli finalità culturali, scientifiche o formative coerenti con il bando; 

• Siano allegati Statuto e Atto costitutivo (art. 4, comma 3, lett. a) e sia garantita la regolarità contributiva/DURC ove applicabile (art. 2, comma 2, lett. a). 

Resta valido il limite di partecipazione a un solo progetto (art. 3, comma 3). 

02/10/2026 

Domanda 9

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se nel caso delle Università, il limite di una sola proposta progettuale per ente è da intendersi riferito ai singoli Dipartimenti o all'intero Ateneo?

Risposta

Il limite si intende riferito all'intero Ateneo. Il soggetto giuridico proponente di cui all’art. 2, comma 1, lett. a) è l'Università nella sua unitarietà (dotata di personalità giuridica e codice fiscale), rappresentata legalmente dal Rettore (art. 4, comma 1). Ai sensi dell'art. 1, comma 2 e dell'art. 3, comma 3 dell'Avviso, ciascun ente può presentare una sola proposta progettuale (a valere sulla Linea A o sulla Linea B). Qualora pervengano più candidature riferite al medesimo Ateneo (anche se provenienti da Dipartimenti diversi), sarà presa in esame esclusivamente la prima istanza pervenuta in ordine cronologico, escludendo le successive. 

06/10/2026 

Domanda 10

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. Se un ente possiede posizioni contributive attive (INPS/INAIL) ed eroga compensi regolarmente assoggettati a contribuzione, come deve compilare l’Allegato 4 (Dichiarazione sostitutiva DURC) e quale documento deve produrre? 

  2. L'erogazione di compensi agli organi o al personale costituisce motivo ostativo alla partecipazione?

Richiesta

  1. No, l'erogazione di compensi non costituisce alcun motivo ostativo, purché l'ente sia in regola con i relativi versamenti contributivi (DURC regolare). L’Allegato 4 (Dichiarazione sostitutiva DURC) è predisposto esclusivamente a beneficio di quei soggetti privi di dipendenti o collaboratori per i quali sussista obbligo previdenziale (es. associazioni con cariche interamente gratuite e prive di posizioni aperte). 

  2. Per gli enti datori di lavoro o che erogano emolumenti soggetti a contribuzione INPS/INAIL (sia per organi direttivi che per personale):

 

- Non sussiste alcuna incompatibilità o divieto, in quanto l'art. 2, comma 2, lett. a) dell'Avviso richiede semplicemente di risultare in regola con gli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali (DURC) ove applicabile; 

- l’ente deve allegare copia del DURC in corso di validità attestante la propria regolarità contributiva e nel modulo dell'Allegato 4, l'ente può indicare gli estremi identificativi della propria posizione INPS e del codice INAIL, ovvero dichiarare il possesso di regolare posizione contributiva attiva e allegare il relativo certificato DURC. 

07/10/2026 

Domanda 11

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se:

  1. L'obbligo di garanzia fideiussoria si applica anche agli Enti pubblici non economici e la stessa è obbligatoria se non si richiede l'anticipo del 60%?

  2. La dichiarazione di cui al punto 1 dell’Allegato 4, relativa agli emolumenti corrisposti agli associati e agli organi del soggetto richiedente, riguardi la situazione contributiva generale dell’ente oppure esclusivamente gli emolumenti connessi allo specifico progetto? E un ente con dipendenti e regolare DURC deve compilare l’Allegato 4 o allegare direttamente il certificato DURC?

Risposta

  1. In caso di opzione per il saldo unico a fine progetto (senza richiesta di anticipo): la fideiussione non deve essere presentata da alcun beneficiario, ivi inclusi gli enti pubblici non economici (art. 6, commi 4 e 6). In caso di richiesta di anticipazione del 60%: la garanzia fideiussoria è espressamente prevista dall'art. 6, comma 1, lett. b) e comma 4 quale condizione vincolante per l'erogazione anticipata delle risorse pubbliche. Per gli enti pubblici non economici privi di facoltà di stipula fideiussoria verso altre amministrazioni dello Stato, l'alternativa è optare direttamente per l'erogazione dell'intero contributo a saldo a chiusura e approvazione della rendicontazione.

  2. Il Modulo Allegato 4 serve unicamente per attestare l'assenza dell'obbligo contributivo (es. enti o associazioni senza posizioni aperte e che non corrispondono compensi soggetti a contribuzione). Non attesta l'assenza di irregolarità, bensì l'inesistenza stessa del presupposto previdenziale. La dichiarazione riguarda la posizione giuridico-contributiva complessiva del soggetto richiedente, non il solo personale di progetto. L'ente che ha dipendenti e posizioni INPS/INAIL attive deve produrre direttamente la copia del DURC in corso di validità attestante la propria regolarità. In tal caso, l'Allegato 4 può essere prodotto indicando gli estremi identificativi delle posizioni attive (matricola INPS e codice INAIL) a corredo del DURC allegato.

 

07/10/2026 

Domanda 12

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se la garanzia fideiussoria a copertura del 60% del contributo concesso è richiesta unicamente a fronte della domanda di anticipo, oppure è dovuta anche qualora l'ente beneficiario scelga di non richiedere alcuna anticipazione e opti per il saldo unico a conclusione del progetto?

Risposta

La garanzia fideiussoria è richiesta unicamente nel caso in cui il beneficiario richieda l'anticipazione del contributo. Come stabilito dall'art. 6, comma 4 dell'Avviso, l'anticipo nella misura massima del 60% è erogato su espressa istanza del beneficiario previa verifica della regolarità della fideiussione. Qualora il beneficiario non presenti richiesta di anticipazione, il contributo sarà liquidato in un'unica soluzione a titolo di saldo al termine delle attività, previa approvazione della rendicontazione finale delle spese (art. 6, commi 4 e 6). In questa seconda ipotesi, la presentazione della garanzia fideiussoria non è dovuta.

07/10/2026 

Domanda 13

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se rispetto alle tipologie di spesa ammissibili e alla compilazione dell’Allegato 1 (Istanza):

  1. Sono previsti massimali o limiti percentuali specifici per le spese di viaggio, vitto e alloggio?

  2. È ammissibile l’acquisto di beni durevoli e inventariabili (es. hardware, strumentazione tecnica) o di arredi funzionali al progetto?

  3. Le spese per servizi di catering, buffet o rinfreschi in occasione di eventi e inaugurazioni sono imputabili a contributo?

  4. La figura del co-finanziatore coincide necessariamente con quella del partner di progetto e come vanno riportati i rispettivi ruoli nell'istanza?

Risposta

  1. L'Avviso non prevede massimali o percentuali prefissate. Le spese sono ammissibili purché strettamente funzionali al progetto, congrue e debitamente giustificate con titoli di spesa fiscalmente validi e quietanzati (fatture/ricevute), nel rispetto delle regole per le missioni della pubblica amministrazione. 

  2. Il bando sostiene la realizzazione temporanea di progetti celebrativi, non piani generali di investimento o patrimonializzazione degli enti. È pertanto da privilegiare il noleggio; in caso di acquisto, la spesa è riconoscibile a contributo solo per la quota parte di effettivo ammortamento/utilizzo limitatamente alla durata del progetto (entro il 31 dicembre 2027), e a condizione che il bene sia strettamente indispensabile alle attività previste. 

  3. In linea con le regole generali di gestione della finanza pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, le spese destinate a momenti conviviali, buffet, rinfreschi o servizi di catering non possono essere imputate a contributo. Restano ammissibili le sole spese logistiche e tecniche connesse agli eventi (service audio/video, affitto sale, compensi e rimborsi a relatori, allestimenti). 

  4. Le due figure non coincidono necessariamente. Un soggetto può figurare unicamente come partner operativo (collaborazione alle attività senza apporto di fondi), esclusivamente come co-finanziatore (apporto economico senza gestione di attività), oppure rivestire entrambi i ruoli. Tutti i soggetti coinvolti devono essere elencati nell'apposita sezione dell'Allegato 1 (art. 4, comma 1, lett. f), specificando con chiarezza per ciascuno la natura del ruolo e l'eventuale quota finanziaria garantita.

 

07/10/2026 

Domanda 14

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se in caso di progetto sviluppato da un partenariato coordinato da un ente capofila:

  1. Come avviene l'erogazione del contributo? Viene liquidato al capofila che lo distribuisce ai partner, o direttamente a ciascun partner? I partner possono coprire il cofinanziamento con proprio personale? 

  2. L'accordo di collaborazione può essere sottoscritto solo dopo l'eventuale ammissione a finanziamento? 

  3. Quali contenuti minimi deve avere la lettera di formale impegno alla stipula dell'accordo? 

  4. La fideiussione è necessaria solo per l'anticipo? In un partenariato, deve essere presentata solo dal capofila o da ciascun partner?

 

Risposta

  1. L'erogazione avviene esclusivamente nei confronti del solo soggetto capofila/proponente (art. 6), unico interlocutore e titolare dell'Atto d'obbligo e del conto corrente dedicato (art. 7, comma 3 e art. 8, comma 1). Non è prevista l'erogazione frazionata ai partner né il trasferimento diretto di risorse pubbliche a fondo perduto. Ogni costo imputato a rendicontazione deve essere formalizzato tramite contratti, ordini e fatture quietanzate intestate al capofila. Il costo del personale di soggetti co-finanziatori può concorrere alla quota di cofinanziamento (min. 20%) purché formalizzato nell'accordo e rendicontato. 

  2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. b), qualora l'accordo di collaborazione non sia già stipulato al momento della domanda, è ammessa la trasmissione di una lettera di formale impegno, ma l'accordo di collaborazione definitivo deve essere trasmesso via PEC entro il termine perentorio di 15 giorni successivi alla scadenza dell'Avviso pubblico. Non è pertanto consentito rinviare la stipula a dopo l'adozione della graduatoria/ammissione al finanziamento. 

  3. La lettera d'impegno (su carta intestata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del partner) è valida purché indichi espressamente: l'adesione formale al progetto, la denominazione della proposta, l'impegno a sottoscrivere l'accordo definitivo entro 15 giorni dalla chiusura del bando e la puntuale indicazione dell'apporto operativo o economico a titolo di co-finanziamento (art. 4, commi 1-3). 

  4. Si conferma che la fideiussione è dovuta esclusivamente in caso di richiesta di anticipazione del 60% (art. 6, comma 4). In caso di partenariato, la garanzia deve essere rilasciata e presentata esclusivamente dal soggetto capofila/beneficiario per l'intero importo dell'anticipo richiesto, in quanto unico titolare del rapporto di concessione con l'Amministrazione (art. 6, comma 1, lett. b).

 

Domanda 15

Esiste un format predefinito per la lettera di impegno e per l'accordo di collaborazione? È possibile predisporre schemi autonomi?   

Risposta

Sì, c'è piena libertà di redazione, purché nel rispetto dei vincoli del bando. L’Avviso non impone un modello vincolante, lasciando autonomia negoziale alle parti. Tuttavia, gli schemi adottati non devono contrastare con le regole dell’Avviso, in particolare:  

- Termine di trasmissione dell'accordo (art. 4, comma 3, lett. b): la stipula non può essere rinviata all'esito della graduatoria o all'ammissione a finanziamento; l’accordo definitivo va sottoscritto e inviato via PEC entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza dell'Avviso;

- Il contributo è liquidato unicamente al capofila (beneficiario unico) e non può essere frazionato o redistribuito ai partner. Ogni spesa deve transitare dal conto dedicato del capofila ed essere giustificata da regolari titoli di spesa/fatture a esso intestate, salvo l'apporto di cofinanziamento con personale rendicontato.

07/10/2026 

Domanda 16

Con riferimento dell’Avviso pubblico si chiede di sapere se la documentazione dei soggetti partner di progetto prevista dall'art. 4, comma 1, lett. f):

  1. Deve essere trasmessa contestualmente alla domanda entro la scadenza del 13 ottobre 2026, oppure possono essere inviati successivamente? 

  2. Per i partner che sono enti pubblici, il DURC e la dichiarazione antimafia sono obbligatori? In caso negativo, quale documentazione devono produrre? 

  3. Per i partner aventi ruolo puramente scientifico o culturale che non apportano risorse economiche (co-finanziamento), si applicano i medesimi obblighi documentali?

 

Risposta

  1. L'elenco dei partner (con le relative dichiarazioni e documenti identificativi di rito) deve essere inserito e trasmesso con la domanda di partecipazione entro le ore 18:00 del 13 ottobre 2026 (art. 4, comma 1, lett. f e comma 5). L'unica eccezione ammessa dall'art. 4, comma 3, lett. b) riguarda il solo accordo di collaborazione definitivo, il quale – se sostituito in domanda da una formale lettera d'impegno – può essere trasmesso via PEC entro il termine tassativo di 15 giorni successivi alla scadenza dell'Avviso. 

  2. Ai sensi della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni (quali università statali ed enti locali) sono esenti dalla presentazione della documentazione antimafia (art. 83, comma 3, D.Lgs. 159/2011) ed emettono la dichiarazione di regolarità contributiva/DURC ove prevista per i propri dipendenti/gestione separata. Per tali enti è sufficiente allegare l'atto istitutivo o statuto e l'atto di adesione/accordo sottoscritto dal legale rappresentante o delegato. 

  3. Se il partner è inserito formalmente come membro operativo della rete di progetto (art. 4, comma 1, lett. f), deve produrre la documentazione di rito attestante la propria regolarità (statuto, DURC ove dovuto). Nel caso in cui si tratta di un ente che offre una mera collaborazione scientifica, adesione o patrocinio non oneroso (senza gestione di budget, senza trasferimenti di fondi e senza co-finanziamento), è sufficiente allegare una lettera formale di adesione/impegno scientifico su carta intestata a firma del legale rappresentante o referente della struttura, descrivendone l'apporto nella Relazione illustrativa.

08/10/2026 

Domanda 17

Tra le spese non ammissibili dell'Allegato 2 figurano i «momenti conviviali». Tale divieto si applica anche ai servizi di catering nell'ambito di congressi e convegni scientifici (quali coffee break, working lunch o welcome cocktail) organizzati a supporto dello svolgimento continuativo delle attività?

Risposta

Si. Ai sensi dell'Allegato 2 al bando e in conformità ai principi generali sull'uso delle risorse pubbliche della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutte le spese relative a servizi di ristorazione, buffet, rinfreschi, coffee break, working lunch, welcome cocktail o similari sono qualificate come "momenti conviviali" e sono rigorosamente non ammissibili a contributo (né a carico del finanziamento concesso, né a valere sulla quota di cofinanziamento).

08/10/2026 

Domanda 18

All'art. 10, comma 2 dell'Avviso è indicato che le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate entro il quinto giorno antecedente il termine di cui all'articolo 4, comma 4. Si tratta di un refuso materiale?

Risposta

Sì, si tratta di un mero errore materiale di rinvio interno. Il richiamo corretto è all'articolo 4, comma 5 dell'Avviso, che fissa la scadenza per la presentazione delle domande alle ore 18:00 del 13 ottobre 2026. Pertanto, ai sensi dell'art. 10, comma 2, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse via PEC entro e non oltre il quinto giorno antecedente tale scadenza, ossia entro le ore 23:59 dell'8 ottobre 2026.

In questa sezione sono pubblicati i bandi, gli avvisi e le comunicazioni ufficiali del Comitato relativi alle attività e alle iniziative legate alle celebrazioni.